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CAPO II - LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI APPLICATE DALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

SEZIONE I - Il procedimento applicativo

Art. 4 - Soggetti destinatari

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’articolo 416–bis c.p.;

b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3–bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all’articolo 12–quinquies, comma 1, del decreto–legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all’articolo 418 del codice penale; (3)

c) ai soggetti di cui all’articolo 1; (6)

d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3–quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all’articolo 270–sexies del codice penale; (2)

e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;

f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l’esaltazione o la pratica della violenza; (4)

g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);

h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;

i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l’incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive; (1)

i–bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 640–bis o del delitto di cui all’articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316–bis, 316–ter, 317, 318, 319, 319–ter, 319–quater, 320, 321, 322 e 322–bis del medesimo codice; (5)

i–ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 612–bis del codice penale (5).

(1) Comma così modificato dall’art. 4, comma 2, DL 119/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 146/2014.

(2) Lettera modificata dall’ art. 4, comma 1, lett. a), DL 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 43/2015. Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. b), L. 161/2017.

(3) Lettera così modificata dall’ art. 1, comma 1, lett. a), L. 161/2017.

(4) Lettera così modificata dall’ art. 1, comma 1, lett. c), L. 161/2017.

(5) Lettera aggiunta dall’ art. 1, comma 1, lett. d), L. 161/2017.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 24/2019 ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell’art. 1, lettera a).

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Art. 5 - Titolarità della proposta. Competenza

1. Nei confronti delle persone indicate all’articolo 4 possono essere proposte dal questore, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. (1)

2. Nei casi previsti dall’articolo 4, comma 1, lettere c), i), i–bis) e i–ter), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto; nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. (2)

3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.

4. La proposta di cui al comma 1 deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale del capoluogo del distretto, nel territorio del quale la persona dimora, previsti dal comma 2–sexies dell’articolo 7–bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Limitatamente ai tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, la proposta di cui al comma 1 è depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi specializzati in materia di misure di prevenzione ivi istituiti ai sensi del citato comma 2–sexies, ove la persona dimori nel territorio, rispettivamente, delle province di Trapani e di Caserta. (3)

(1) Nel presente provvedimento le parole «procuratore nazionale antimafia» sono state sostituite dalle seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo», ai sensi di quanto disposto dall’ art. 20, comma 4, DL 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 43/2015.

(2) Comma così modificato dall’ art. 2, comma 1, lett. a), L. 161/2017.

(3) Comma così sostituito dall’ art. 2, comma 1, lett. b), L. 161/2017 e, successivamente, così modificato dall’ art. 1, comma 458, L. 205/2017.

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Art. 6 - Tipologia delle misure e loro presupposti

1. Alle persone indicate nell’articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

2. Salvi i casi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni. (2)

3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

3–bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell’interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche con le modalità di controllo previste all’articolo 275–bis del codice di procedura penale. (1)

(1) Comma aggiunto dall’ art. 15, comma 1, lett. b), DL 14/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 48/2017.

(2) Comma così sostituito dall’ art. 2, comma 2, L. 161/2017.

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Art. 7 - Procedimento applicativo

1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l’interessato ne faccia richiesta. (2)

2. Il presidente fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta. Se l’interessato è privo di difensore, l’avviso è dato a quello di ufficio. (3)

3. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

4. L’udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell’avviso sono sentiti se compaiono. Se l’interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all’udienza è assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell’articolo 146–bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Il presidente dispone altresì la traduzione dell’interessato detenuto o internato in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei. (4)

4–bis. Il tribunale, dopo l’accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue. (5)

5. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. L’udienza è rinviata anche se sussiste un legittimo impedimento del difensore. (6)

6. Ove l’interessato non intervenga e occorra la sua presenza per essere sentito, il presidente lo invita a comparire, avvisandolo che avrà la facoltà di non rispondere. (7)

7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo periodo, e 5, sono previste a pena di nullità.

8. Qualora il tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il presidente del collegio può disporre l’esame a distanza nei casi e nei modi indicati all’articolo 147–bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. (1)

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 666 del codice di procedura penale.

10. Le comunicazioni di cui al presente titolo possono essere effettuate con le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

10–bis. Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere rilevate o eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l’accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente. (8)

10–ter. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente; la declaratoria di incompetenza non produce l’inefficacia degli elementi già acquisiti. Le disposizioni del comma 10–bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell’articolo 5. (9)

10–quater. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma 10–ter, il sequestro perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento che pronuncia l’incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell’articolo 20. Il termine previsto dall’articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente. (8)

10–quinquies. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali. (9)

10–sexies. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell’udienza. (9)

10–septies. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 10–sexies, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni. (9)

10–octies. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. (9)

(1) Comma sostituito dall’ art. 1, comma 80, L. 103/2017, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 95, della medesima Legge n. 103/2017. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 2, comma 3, lett. e), L. 161/2017.

(2) Comma così sostituito dall’ art. 2, comma 3, lett. a), L. 161/2017.

(3) Comma così sostituito dall’ art. 2, comma 3, lett. a), L. 161/2017.

(4) Comma così sostituito dall’ art. 2, comma 3, lett. b), L. 161/2017, che ha sostituito l’originario comma 4 con gli attuali commi 4 e 4–bis.

(5) Comma inserito dall’ art. 2, comma 3, lett. b), L. 161/2017, che ha sostituito l’originario comma 4 con gli attuali commi 4 e 4–bis.

(6) Comma così modificato dall’ art. 2, comma 3, lett. c), L. 161/2017.

(7) Comma così sostituito dall’ art. 2, comma 3, lett. d), L. 161/2017.

(8) Comma aggiunto dall’ art. 2, comma 3, lett. f), L. 161/2017.

(9) Comma aggiunto dall’ art. 2, comma 3, lett. f), L. 161/2017.

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Art. 8 - Decisione

1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.

2. Qualora il tribunale disponga l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si tratti di persona indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all’autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all’autorità medesima.

4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all’autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni. (3)

5. Inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori. (1)

6. Qualora sia applicata la misura dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto:

1) di non andare lontano dall’abitazione scelta senza preventivo avviso all’autorità preposta alla sorveglianza;

2) di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.

7. Alle persone di cui al comma 6 è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

8. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all’interessato e al suo difensore. (2)

(1) Comma modificato dall’ art. 6, comma 1, L. 172/2012 e, successivamente, così sostituito dall’ art. 2, comma 4, lett. a), L. 161/2017.

(2) Comma così modificato dall’ art. 2, comma 4, lett. b), L. 161/2017.

(3) Comma così modificato dall’ art. 21, comma 1–quater, DL 113/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 132/2018.

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Art. 9 - Provvedimenti d’urgenza

1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all’articolo 7, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente.

2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, può altresì disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l’obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.

2–bis. Nei casi di necessità e urgenza, il Questore, all’atto della presentazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti delle persone di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente. Il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente sono comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, il quale, se non ritiene di disporne la cessazione, ne richiede la convalida, entro quarantotto ore, al presidente del tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle successive quarantotto ore con le modalità di cui al comma 1. Il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente cessano di avere effetto se la convalida non interviene nelle novantasei ore successive alla loro adozione. (1)

(1) Comma aggiunto dall’ art. 4, comma 1, lett. b), DL 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 43/2015.

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SEZIONE II - Le impugnazioni

Art. 10 - Impugnazioni

1. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso la corte di appello e l’interessato e il suo difensore hanno facoltà di proporre ricorso alla corte d’appello, anche per il merito. (1)

1–bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale. (2)

2. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La corte d’appello provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l’interessato ne faccia richiesta.

2–bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l’incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente; la declaratoria di incompetenza non produce l’inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l’articolo 7, comma 10–quater, primo periodo. (3)

2–ter. Le disposizioni del comma 2–bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell’articolo 5 e l’eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione. (3)

2–quater. In caso di conferma del decreto impugnato, la corte di appello pone a carico della parte privata che ha proposto l’impugnazione il pagamento delle spese processuali. (6)

3. Avverso il decreto della corte d’appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell’interessato e del suo difensore, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo. (4)

3–bis. In caso di ricorso per cassazione si applicano le disposizioni dei commi 2–bis e 2–ter, ove ricorrano le ipotesi ivi previste. (5)

4. Salvo quando è stabilito nel presente decreto, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all’applicazione delle misure di sicurezza.

(1) Comma così modificato dall’ art. 3, comma 1, lett. a), L. 161/2017.

 (2) Comma inserito dall’ art. 3, comma 1, lett. b), L. 161/2017.

(3) Comma inserito dall’ art. 3, comma 1, lett. c), L. 161/2017.

(4) Comma così modificato dall’ art. 3, comma 1, lett. d), L. 161/2017.

(5) Comma inserito dall’ art. 3, comma 1, lett. e), L. 161/2017.

(6) Comma inserito dall’ art. 24, comma 1, lett. a), DL 113/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 132/2018.

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SEZIONE III - L’ esecuzione

Art. 11 - Esecuzione

1. Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione è comunicato al questore per l’esecuzione.

2. Il provvedimento stesso, su istanza dell’interessato e sentita l’autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall’organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento può essere altresì modificato, anche per l’applicazione del divieto o dell’obbligo di soggiorno, su richiesta dell’autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura.

3. Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

4. Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale può, nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l’applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta.

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Art. 12 - Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale

1. Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all’obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio. L’autorizzazione può essere concessa, nel medesimo limite temporale, anche quando ricorrono gravi e comprovati motivi di famiglia che rendano assolutamente necessario ed urgente l’allontanamento dal luogo di soggiorno coatto.

2. La domanda dell’interessato deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell’articolo 5.

3. Il tribunale, dopo aver accertato la veridicità delle circostanze allegate dall’interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

4. Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell’articolo 5, il quale può autorizzare il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

5. Il decreto previsto dai commi 3 e 4 è comunicato al procuratore della Repubblica ed all’interessato che possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

6. Del decreto è altresì data notizia all’autorità di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l’interessato deve recarsi e a disporre le modalità e l’itinerario del viaggio.

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Art. 13 - Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la libertà vigilata

1. Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.

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Art. 14 - Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale

1. La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all’interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato.

2. Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il tribunale verifica d’ufficio se la commissione di tale reato possa costituire indice della persistente pericolosità dell’agente; in tale caso il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.

2–bis. L’esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi. (1)

2–ter. L’esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d’ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l’amministrazione penitenziaria e l’autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell’articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l’esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all’interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione. (1)

(1) Comma aggiunto dall’ art. 4, comma 1, L. 161/2017.

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Art. 15 - Rapporti dell’obbligo di soggiorno con la detenzione, le misure di sicurezza e la libertà vigilata (1)

1. Il tempo trascorso in custodia cautelare seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata dell’obbligo del soggiorno.

2. L’obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell’obbligo del soggiorno.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 291/2013, ha dichiarato, tra l’altro, in applicazione dell’art. 27, L. 87/1953, l’illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura.

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