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Art. 13 - Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la libertà vigilata

1. Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.

Rassegna di giurisprudenza

Ai sensi dell’art. 13, non è applicabile la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel caso in cui sia già in atto una misura di sicurezza, essendo limitata la loro compatibilità applicativa all’ipotesi in cui la seconda sia eseguita successivamente alla prima (Sez. 5, 39534/2017).

La misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e la misura di sicurezza della libertà vigilata sono tra loro compatibili sul piano applicativo, sia pure in successione temporale, nel senso che la prima prevale sulla seconda, la quale è eseguibile successivamente (Sez. 1, 52965/2016).

La misura di prevenzione della sorveglianza speciale concorre con la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro quando quest’ultima non sia in esecuzione, posto che l’art. 10 L. 1423/1956, che ne prevede l’incompatibilità e stabilisce la prevalenza della misura di sicurezza su quella di prevenzione, implicitamente riconoscendo la legittimità di una loro applicazione congiunta ne impedisce solo la simultanea esecuzione e non anche l’esecuzione differita nel tempo (Sez. 2, 3897/2016).