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Art. 12 - Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale

1. Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all’obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio. L’autorizzazione può essere concessa, nel medesimo limite temporale, anche quando ricorrono gravi e comprovati motivi di famiglia che rendano assolutamente necessario ed urgente l’allontanamento dal luogo di soggiorno coatto.

2. La domanda dell’interessato deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell’articolo 5.

3. Il tribunale, dopo aver accertato la veridicità delle circostanze allegate dall’interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

4. Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell’articolo 5, il quale può autorizzare il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

5. Il decreto previsto dai commi 3 e 4 è comunicato al procuratore della Repubblica ed all’interessato che possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

6. Del decreto è altresì data notizia all’autorità di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l’interessato deve recarsi e a disporre le modalità e l’itinerario del viaggio.

Rassegna di giurisprudenza

Competenza

La competenza a provvedere sulle autorizzazioni ex art. 12 è del tribunale che ha applicato la misura di prevenzione e, trattandosi di competenza funzionale, non rileva la pendenza del procedimento d’impugnazione ovvero l’applicazione della misura da parte della corte di appello (Sez. 2, 29917/2017).

 

Gravi e comprovate esigenze di salute

I gravi e comprovati motivi di salute che ai sensi dell’art. 12, comma 1, prima parte, possono consentire di autorizzare le persone sottoposte all’obbligo di soggiorno ad allontanarsi dal comune di residenza o di dimora abituale sono sempre stati intesi in senso restrittivo dalla giurisprudenza di legittimità, nel senso che essi debbono essere circoscritti ad irrinunciabili aspetti della salute psico–fisica dell’interessato, con esclusione di finalità diverse dalle predette ad eccezione di gravi e contingenti ragioni familiari, del pari contemplate dalla previsione normativa in esame, giusta scelta discrezionale del legislatore ritenuta non irragionevole anche dal giudice delle leggi.

La ragione è di palmare evidenza in quanto allontanamenti determinati da esigenze diverse da quelle cogenti indicate dal legislatore finirebbero per consentire una sostanziale elusione degli obblighi inerenti all’esecuzione della misura di sicurezza, primo fra tutti quello dell’obbligo di residenza (sentenze 722/1998 e 309/2003) (Sez. 6, 39930/2019).

La prescrizione dell’obbligo di soggiorno in un determinato comune può essere temporaneamente modificata per ragioni gravi e comprovate di salute ed anche per ragioni di famiglia (o di lavoro) parimenti gravi e comprovate, ossia di contingenti ragioni familiari che rendano assolutamente necessario ed urgente, pena gravi conseguenze, l’allontanamento dal luogo di soggiorno coatto della persona sottoposta a misura di prevenzione.

Ciò in considerazione delle disposizioni, contenute nell’art. 12, secondo cui l’autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale è concessa, quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia (Sez. 5, 14203/2018).