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Art. 5 - Titolarità della proposta. Competenza

1. Nei confronti delle persone indicate all’articolo 4 possono essere proposte dal questore, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. (1)

2. Nei casi previsti dall’articolo 4, comma 1, lettere c), i), i–bis) e i–ter), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto; nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. (2)

3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.

4. La proposta di cui al comma 1 deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale del capoluogo del distretto, nel territorio del quale la persona dimora, previsti dal comma 2–sexies dell’articolo 7–bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Limitatamente ai tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, la proposta di cui al comma 1 è depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi specializzati in materia di misure di prevenzione ivi istituiti ai sensi del citato comma 2–sexies, ove la persona dimori nel territorio, rispettivamente, delle province di Trapani e di Caserta. (3)

(1) Nel presente provvedimento le parole «procuratore nazionale antimafia» sono state sostituite dalle seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo», ai sensi di quanto disposto dall’ art. 20, comma 4, DL 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 43/2015.

(2) Comma così modificato dall’ art. 2, comma 1, lett. a), L. 161/2017.

(3) Comma così sostituito dall’ art. 2, comma 1, lett. b), L. 161/2017 e, successivamente, così modificato dall’ art. 1, comma 458, L. 205/2017.

Rassegna di giurisprudenza

Principi del tempus regit actum e della perpetuatio jurisdictionis

Le misure di prevenzione patrimoniali, in ragione del loro carattere preventivo, sono assimilabili alle misure di sicurezza e come tali sono sottoposte al principio di legalità ai sensi dell’art. 199 CP, ma soggiacciono alla norma di cui all’art. 200 CP e, quindi, al principio tempus regit actum (SU, 4880/2015).

Anche nel procedimento di prevenzione, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’individuazione del giudice competente va effettuata sulla base della normativa vigente al momento in cui è promosso.

La competenza così determinata rimane ferma in virtù del principio della perpetuatio jurisdictionis, in base al quale la competenza, in assenza di specifica disciplina transitoria derogatoria, si radica al momento della domanda, da intendersi, con riferimento al procedimento di prevenzione, come momento del deposito della proposta quale concreto esercizio dell’azione di prevenzione da parte del proponente; che tale ordine di idee è pienamente in sintonia con il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e con il principio del tempus regit actum, il quale impone che, in materia di successione di norme processuali, l’individuazione del giudice competente debba essere effettuata sulla base della normativa vigente al momento in cui il PM (o il Questore) ha esercitato la relativa azione (penale o di prevenzione) o comunque, come nel caso di specie (Sez. 1, 44534/2019).

In tema di misure di prevenzione personali, la competenza a decidere sulla domanda di rivalutazione dell’attualità della pericolosità sociale di un soggetto sottoposto a misura di prevenzione emessa prima del 19 novembre 2017 e rimasta sospesa in conseguenza dello stato di detenzione del destinatario appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento, senza che acquisisca rilievo l’eventuale diversa attribuzione di competenza conseguente alla modifica dell’art. 5, operata dalla L. 161/2017 (Sez. 1, 49148/2018).

In assenza di una disciplina transitoria, il principio che regola le questioni relative all’applicazione delle disposizioni d’ordine processuale è quello del tempus regit actum, sicché è agevole concludere che la competenza a provvedere in merito ad una proposta debba essere attribuita in base alla legge vigente nel momento di presentazione della proposta stessa, senza che i successivi mutamenti del regime normativo possano incidere sulla competenza così determinata (Sez. 1, 5666/2019).

 

Parametri per la determinazione della competenza per territorio

Nel procedimento di prevenzione, la competenza funzionale dell’organo proponente deve essere determinata alla stregua dell’inquadramento della pericolosità del proposto dedotto nell’atto introduttivo, purché lo stesso non appaia “ictu oculi” incoerente rispetto alla base fattuale offerta (Sez. 5, 57125/2018).

Nel procedimento di prevenzione la competenza territoriale si radica – in stretta correlazione con il criterio dell’attualità della pericolosità sociale – nel luogo in cui, al momento della decisione, la pericolosità si manifesti e, nel caso in cui tali manifestazioni siano plurime e si verifichino in luoghi diversi, là dove le condotte di tipo qualificato appaiano di maggiore spessore e rilevanza (SU, 33451/2014).

La competenza nel procedimento di prevenzione deve essere individuata avendo riguardo al luogo nel quale, sulla base degli elementi di fatto prospettati dall’autorità proponente, la pericolosità sociale attuale si manifesti con carattere di continuità in rapporto con l’ambiente locale, non assumendo rilievo decisivo a tal fine la collocazione spaziale della condotta di maggiore gravità (Sez. 1, 45380/2015).

L’individuazione del giudice competente in materia di prevenzione è affidata ad una valutazione complessiva del compendio fattuale da cui viene desunta la pericolosità del proposto, identificandosi la “dimora” di quest’ultimo, nel senso inteso dall’art. 5, per l’appunto nel luogo in cui il soggetto abbia tenuto comportamenti sintomatici della stessa, rimanendo di per sè irrilevanti le risultanze anagrafiche ovvero il luogo dove questi abitualmente vive (Sez. 5, 2470/2019).

La competenza per territorio a decidere in materia di applicazione di misure di prevenzione spetta al tribunale del capoluogo della provincia nella quale il proposto ha la sua dimora la quale, anche se non coincidente con la residenza anagrafica, va individuata nel luogo in cui il proposto ha tenuto comportamenti sintomatici idonei a lasciar desumere la sua pericolosità rilevando dunque lo spazio geografico–ambientale in cui il soggetto manifesta i suoi comportamenti socialmente pericolosi, anche se tale luogo sia diverso da quello di dimora abituale (Sez. 1, 45380/2015).

La nozione di dimora del proposto, indicata dalla legge quale riferimento per la determinazione dell’AG territorialmente competente a pronunciarsi sulla richiesta di applicazione di una misura di prevenzione, è stata individuata dalla giurisprudenza di legittimità nel luogo ove, al momento della decisione, si manifesti la pericolosità sociale del soggetto destinatario della misura, in coerenza con la previsione del requisito dell’attualità della pericolosità stessa (Sez. 5, 49567/2016).

La competenza per la formulazione della proposta nei confronti di soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni mafiose è attribuita, dall’art. 5, al «Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona», aggiungendo per le ipotesi di proposta formulata per i soggetti attinti da pericolosità generica, la competenza – comunque concorrente – del «Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona previo coordinamento con il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto (Sez. 2, 37495/2019).

La contestazione di una delle condotte descritte dall’art.73 DPR 309/1990 non esclude, di per sè, la possibilità di applicare una misura di prevenzione in relazione all’ipotesi investigativa che si tratti di condotta agevolatrice ai sensi dell’art.7 DL 152/1991, né esclude, sul piano logico, un tale sospetto, laddove l’attività non sia svolta in via del tutto occasionale od episodica. Occorre, infatti, ricordare che il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto al procedimento penale, tanto da consentire una valutazione di pericolosità sociale anche in presenza di una pronuncia assolutoria dal reato associativo (Sez. 6, 50946/2014).

La competenza territoriale in materia di misure di prevenzione si può, dunque, radicare indipendentemente dagli esiti, a maggior ragione dall’andamento di un procedimento penale di cognizione in corso, purchè siano indicati gli elementi in base ai quali si possa ritenere che il destinatario del provvedimento di prevenzione abbia manifestato la sua pericolosità, onde radicare la competenza territoriale nel luogo ove si trova il centro organizzativo e decisionale del gruppo criminale, proprio in relazione alla contiguità ad una struttura associativa (Sez. 4, 27039/2015).

La formale residenza all’estero non impedisce l’applicazione delle misure di prevenzione se sussiste la dimora abituale del proposto in un determinato luogo in Italia (Sez. 7, 9989/2014).

Ove manchi la possibilità di stabilire il luogo in cui, in una miriade di condotte delittuose fiscali di eguale gravità, siano state commesse le condotte di maggiore spessore e rilevanza, la competenza in materia di misure di prevenzione dovrà determinarsi con riferimento ai criteri suppletivi di cui all’art. 9, commi 2 e 3, CPP (Sez. 6, 45081/2014).

In materia di misure di prevenzione personale, la competenza per territorio nei procedimenti relativi a soggetti la cui pericolosità qualificata si fonda su indizi di appartenenza ad un sodalizio criminale mafioso prescinde dalle risultanze anagrafiche del soggetto e va individuata nel luogo ove si trova il centro organizzativo e decisionale del sodalizio medesimo, in quanto luogo di manifestazione della capacità di intimidazione del gruppo medesimo, indipendentemente dalla esistenza di ramificazioni o derivazioni localizzate in altri territori. Per sciogliere i dubbi di competenza là dove la pericolosità si sia manifestata, nel corso del tempo, in più luoghi diversi occorre dare rilievo alla prospettiva correlata al giudizio di attualità della pericolosità sociale (Sez. 5, 1996/2021).

 

Rappresentanza in udienza dell’ufficio del pubblico ministero

Il secondo comma dell’articolo 5 prevede, di pari passo con l’attribuzione delle competenze del procuratore distrettuale al procuratore del luogo di domicilio, che – nelle udienze relative a tali richieste residua la possibilità della presenza anche del procuratore del luogo. Tale previsione sarebbe totalmente distonica se si volesse affermare la presenza di una legittimazione esclusiva del procuratore del luogo di domicilio e trova una spiegazione unicamente nella presenza di una competenza ripartita (Sez. 2, 33801/2018).

 

Casistica

Non può l’interessato impugnare la decisione adottata sulla sua domanda di revoca della misura di prevenzione facendo valere vizi della procedura principale (quali le eccezioni di incompetenza territoriale, ovvero la mancata traduzione delle contestazioni in lingua nota, ovvero difetti di notifica all’interessato ovvero ancora le oscure ragioni affidate al quarto motivo) ma deve evidenziare, per il buon esito della sua pretesa, circostanze idonee a dimostrare il venir meno ovvero l’attenuazione della pericolosità a suo tempo ritenuta dall’AG competente a giustificazione della misura (Sez. 1, 489/2016).

 

Linee guida, circolari e prassi

Procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna, “Nuova disciplina delle misure di prevenzione: problematiche organizzative e operative”, nota n. 6815 del 10 novembre 2017, reperibile al seguente link: http://www.procura.bologna.giustizia.it/allegatinews/A_16709.pdf

Procura della Repubblica presso il tribunale di Torino, “Quinta lettera di prevenzione”, novembre 2018, reperibile al seguente link: http://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/prassi–e–documenti/