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Art. 8 - Decisione

1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.

2. Qualora il tribunale disponga l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si tratti di persona indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all’autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all’autorità medesima.

4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all’autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni. (3)

5. Inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori. (1)

6. Qualora sia applicata la misura dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto:

1) di non andare lontano dall’abitazione scelta senza preventivo avviso all’autorità preposta alla sorveglianza;

2) di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.

7. Alle persone di cui al comma 6 è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

8. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all’interessato e al suo difensore. (2)

(1) Comma modificato dall’ art. 6, comma 1, L. 172/2012 e, successivamente, così sostituito dall’ art. 2, comma 4, lett. a), L. 161/2017.

(2) Comma così modificato dall’ art. 2, comma 4, lett. b), L. 161/2017.

(3) Comma così modificato dall’ art. 21, comma 1–quater, DL 113/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 132/2018.

Rassegna di giurisprudenza

Prescrizioni conseguenti all’applicazione delle misure di prevenzione

Le Sezioni unite (SU, 40076/2017), preso atto che la Grande Camera della Corte Edu con pronuncia del 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, ha rilevato la carenza di chiarezza e precisione delle prescrizioni di “vivere onestamente e rispettare le leggi”, previste dall’art. 5, L. 1423/1956, oggi art. 8, comma 4, hanno affrontato il tema dei possibili effetti sulla previsione incriminatrice di cui all’art. 75, di tale decisione.

Hanno, dunque, riconosciuto in via interpretativa che, poiché la disposizione in esame, come già accadeva con la previgente di cui all’art. 9 L. 1423/56, ripete “per relationem” la descrizione dei doveri e delle prescrizioni imposte con il provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale in conformità alla disciplina della misura stessa, che consente di imporre al soggetto socialmente pericoloso, sia obblighi specifici, che prescrizioni generaliste ed indeterminate nel loro contenuto, quali l’osservanza della legge ed il vivere in modo onesto, la medesima carenza di precisione e chiarezza è riscontrabile anche nel precetto di cui all’art. 75.

Pertanto, l’infrazione di tali prescrizioni può rilevare eventualmente in sede di esecuzione del provvedimento prevenzionale ai fini dell’aggravamento della misura, ma non integra una fattispecie autonoma di reato (Sez. 1, 43224/2018).

La prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni, che deve essere in ogni caso dettata in sede di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 8, comma 4, si riferisce esclusivamente alle riunioni in luogo pubblico (SU, 46595/2019).

L’art. 5, comma 3, L. 1423/1956 (ora art. 8, comma 4) prevede che il decreto dispositivo della misura di prevenzione debba prescrivere al suo destinatario di “non detenere e non portare armi”. La giurisprudenza di legittimità, in funzione della identificazione dell’elemento materiale del delitto previsto dall’art. 9, comma 2, della L. 1423, (ora art 75, comma 2), è ferma nell’interpretare la norma indicata nel senso che la nozione di arma deve intendersi in senso restrittivo e limitato alle sole armi proprie (art. 585, comma 2, n. 1, CP; artt. 1 e 2 L. 110/1975), con la conseguenza che essa non comprende gli strumenti atti ad offendere e le munizioni di armi.

L’interpretazione tracciata si impone alla luce dei precetti rispettivamente recati dagli art. 25, secondo comma, Cost., dall’art. 49 CDFUE, dall’art. 7 CEDU, oltre che dagli artt. 1 e 2 CP. La giurisprudenza di legittimità è ferma nell’affermare che un’interpretazione diversa e che dovesse prediligere una lettura estensiva impedirebbe al sorvegliato speciale di tenere presso il domicilio coltelli o attrezzi di comune uso domestico imponendo limitazioni che oltre al profilo d’afflittività risulterebbero contrarie ed estranee alle finalità della norma.

Da quanto detto deriva che risultando il coltello a serramanico arma impropria, la sua detenzione non implica la violazione della prescrizione di non detenere e portare armi (Sez. 1, 17877/2019).

L’attuale previsione contenuta – in tema di prescrizioni – nell’art. 8, comma 4, non include più la prescrizione «di non dare ragione di sospetti» originariamente contenuta nell’art. 5, comma 3, L. 1423/1956. Vi è dunque contenuto innovativo della trasposizione normativa, con ovvie conseguenze in punto di punibilità.

Detta specifica prescrizione – dal contenuto eccessivamente elastico e contrastante, pertanto con il principio di determinatezza delle condotte astrattamente punibili, data la previsione generalizzante dell’art. 75 – è stata pertanto espunta dall’ordinamento, in forza di quanto previsto dall’articolo 120 che ha espressamente abrogato – tra le altre – la L. 1423/1956.

Trattandosi di previsione incriminatrice, dato il rilievo penale della eventuale violazione commessa dal soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, non vi è dubbio circa l’immediata applicabilità del nuovo testo dell’articolo 8 anche a condotte di violazione poste in essere in riferimento a misure disposte ed applicate in forza della L. 1423/1956, ai sensi dell’art. 2 , comma 2, CP (con parziale abolitio criminis, lì dove la prescrizione violata sia identificabile, in concreto, in quella soppressa dal legislatore) (Sez.1, 31199/2015).

La presentazione all’autorità di pubblica sicurezza costituisce una prescrizione che può essere imposta, in base all’art. 8, comma 6, alla persona assoggettata alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, e che è penalmente presidiata in funzione dell’effettività della tutela preventiva assicurata dalla misura (SU, 32923/2014).

 

Nullità del provvedimento

È nullo il provvedimento applicativo di una misura di prevenzione allorché sia nullo il precedente decreto di irreperibilità del proposto (Sez. 5, 1832/2016).