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Art. 322

Inosservanza delle disposizioni precedenti

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli [Codice civile 320, 321] del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa [Codice civile 1425, 1441].

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