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Art. 323

Atti vietati ai genitori

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli non possono, neppure all’asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona [Codice civile 599] dei beni e dei diritti del minore [Codice civile 1471, n. 3].

Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa [Codice civile 322, 1425, 1442].

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore [Codice civile 1260, 1261].

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