Art. 1100

Norme regolatrici

Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone [Codice civile 920], se il titolo o la legge [Codice della navigazione 258, 872] non dispone diversamente [Codice civile 215], si applicano le norme seguenti [Codice civile 1350, nn. 1, 2 e 3, 2643, n. 3, 2711].

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