x

x

Art. 1101

Quote dei partecipanti

Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali [Codice civile 1118].

Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi [Codice civile 1103, 1105] quanto nei pesi [Codice civile 1104, 1123, 2263; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 68] della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.