Art. 1101
Quote dei partecipanti
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali [Codice civile 1118].
Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi [Codice civile 1103, 1105] quanto nei pesi [Codice civile 1104, 1123, 2263; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 68] della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.
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