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Art. 1108

Innovazioni e altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione

Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento [Codice civile 1115], purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti [Codice civile 899, 903] e non importino una spesa eccessivamente gravosa [Codice civile 1120, 1121].

Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all’interesse di alcuno dei partecipanti.

È necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni [Codice civile 1350, n. 8, 1572, 2643, n. 8].

L’ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune [Codice civile 1103, 2825; Codice della navigazione 260, 262, 872].

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