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Art. 2646

Trascrizione delle divisioni

Si devono trascrivere le divisioni [Codice civile 1111] che hanno per oggetto beni immobili [Codice civile 713], come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto [Codice civile 720, 757, 788; Codice di procedura civile 590], i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti [Codice civile 736] e i verbali di estrazione a sorte delle quote [Codice civile 729; Codice di procedura civile 791].

Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale [Codice di procedura civile 784] e l’atto di opposizione indicato dall’Art. 1113, per gli effetti ivi enunciati [Codice civile 2643, n. 14, 2650].

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