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Art. 2652

Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi

Si devono trascrivere [Codice civile 2915], qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell’articolo 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti [Codice civile 2654; Codice di procedura civile 163]:

1) le domande di risoluzione dei contratti [Codice civile 1453, 1877] e quelle indicate dal secondo comma dell’articolo 648 e dall’ultimo comma dell’articolo 793, le domande di rescissione [Codice civile 763, 1447, 1452], le domande di revocazione delle donazioni [Codice civile 800, 802, 804, 808], nonché quelle indicate dall’articolo 524.

Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda [Codice civile 2644, 2655, 2827];

2) le domande dirette a ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre [Codice civile 1706, 1707, 2932].

La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;

3) le domande dirette a ottenere l’accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione [Codice civile 2702; Codice di procedura civile 214, 216].

La trascrizione o l’iscrizione dell’atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda;

4) le domande dirette all’accertamento della simulazione [Codice civile 1415] di atti soggetti a trascrizione.

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione [Codice civile 2643], che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori [Codice civile 808, 2901].

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda [Codice civile 2644, 2655];

6) le domande dirette a far dichiarare la nullità [Codice civile 1422] o a far pronunziare l’annullamento [Codice civile 1425, 1426, 1455] di atti soggetti a trascrizione [Codice civile 2655] e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione [Codice civile 1418, 2665, 2675].

Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell’atto impugnato, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Se però la domanda è diretta a far pronunziare l’annullamento per una causa diversa dall’incapacità legale [Codice civile 2, 414, 415], la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell’atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso [Codice civile 1445];

7) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte [Codice civile 470, 533, 624, 649].

Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell’Art. 534, se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell’acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;

8) le domande di riduzione delle donazioni [Codice civile 555, 557] e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima [Codice civile 553, 554].

Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall’apertura della successione [Codice civile 2946], la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell’Art. 404 dello stesso codice.

Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda [Codice civile 2655].

Alla domanda giudiziale è equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all’altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

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