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Art. 2651

Trascrizione di sentenze

Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione [Codice civile 2934] o acquistato per usucapione [Codice civile 1158] ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai numeri 1, 2 e 4 dell’articolo 2643 [Codice civile 941, 946, 954, 970, 1014, 1073, 2654, 2655].

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