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Art. 2650

Continuità delle trascrizioni

Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti [Codice civile 2648], un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto [Codice civile 2646, 2647, 2655, 2665, 2688].

Quando l’atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell’articolo 2644.

L’ipoteca legale a favore dell’alienante [Codice civile 2817, n. 2, 2825] e quella a favore del condividente, iscritte contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto o della divisione, prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite anteriormente contro l’acquirente o il condividente tenuto al conguaglio [Codice civile 2645, 2835].

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