Art. 2649
Cessione dei beni ai creditori
Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori [Codice di procedura civile 507, 509], perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato [Codice civile 1977].
Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione è stata trascritta [Codice civile 2644, 2913].
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