Messaggio di errore

Access denied. You must log in to view this page.

Art. 2649

Cessione dei beni ai creditori

Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori [Codice di procedura civile 507, 509], perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato [Codice civile 1977].

Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione è stata trascritta [Codice civile 2644, 2913].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.