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Art. 2648

Accettazione di eredità e acquisto di legato

Si devono trascrivere l’accettazione dell’eredità [Codice civile 459, 470, 475, 484, 2647, 2829] che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell’articolo 2643 o liberazione dai medesimi e l’acquisto del legato [Codice civile 649] che abbia lo stesso oggetto [Codice civile 507, 509, 2661].

La trascrizione dell’accettazione dell’eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all’eredità, contenuta in un atto pubblico [Codice civile 2699] ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata [Codice civile 2703] o accertata giudizialmente [Codice di procedura civile 214].

Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell’eredità [Codice civile 476], si può richiedere la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente [Codice civile 2657, 2659].

La trascrizione dell’acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento [Codice civile 2647, 2650, 2658].

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