Art. 2653
Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti
Devono parimenti essere trascritti:
1) le domande dirette a rivendicare la proprietà [Codice civile 948, 949] o altri diritti reali di godimento [Codice civile 1079] su beni immobili e le domande dirette all’accertamento dei diritti stessi [Codice di procedura civile 163].
La sentenza pronunziata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda [Codice civile 2644];
2) la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico [Codice civile 972].
La pronunzia di devoluzione ha effetto anche nei confronti di coloro che hanno acquistato diritti dall’enfiteuta in base a un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda [Codice civile 974, 2655];
3) le domande e le dichiarazioni di riscatto nella vendita di beni immobili [Codice civile 1500, 1503].
Se la trascrizione di tali domande o dichiarazioni è eseguita dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine per l’esercizio del riscatto [Codice civile 1501], restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del termine medesimo in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda o della dichiarazione [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 225, 227];
4) le domande di separazione degli immobili dotali e quelle di scioglimento della comunione tra coniugi [Codice civile 225] avente per oggetto beni immobili.
La sentenza che pronunzia la separazione o lo scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotali o a beni della comunione;
5) gli atti e le domande che interrompono il corso dell’usucapione di beni immobili [Codice civile 1165, 1167, 2943].
L’interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti dal possessore in base a un atto trascritto o iscritto, se non dalla data della trascrizione dell’atto o della domanda.
Alla domanda giudiziale è equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all’altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.