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Art. 2654

Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione

La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti dev’essere anche annotata [Codice civile 2655, 2668, 2679, n. 3] in margine alla trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto [Codice civile 2651, 2652, 2653, 2656, 2690].

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