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Art. 2655

Annotazione di atti e di sentenze

Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo [Codice civile 1418] o sia annullato [Codice civile 1425], risoluto [Codice civile 1453], rescisso [Codice civile 1447] o revocato [Codice civile 2901], o sia soggetto a condizione risolutiva [Codice civile 1360], la dichiarazione di nullità e, rispettivamente, l’annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione, l’avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione o all’iscrizione dell’atto [Codice civile 2643, 2645, 2651, 2652, n. 1, 2654, 2662, 2679, n. 4, 2896].

Si deve del pari annotare, in margine alla trascrizione della relativa domanda, la sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico [Codice civile 972, 2653, n. 2].

Se tali annotazioni non sono eseguite, non producono effetto le successive trascrizioni o iscrizioni a carico di colui che ha ottenuto la dichiarazione di nullità o l’annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revoca o la devoluzione o a favore del quale si è avverata la condizione. Eseguita l’annotazione, le trascrizioni o iscrizioni già compiute hanno il loro effetto secondo l’ordine rispettivo [Codice civile 2644, 2650; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 25].

L’annotazione si opera in base alla sentenza o alla convenzione da cui risulta uno dei fatti sopra indicati; se si tratta di condizione, può eseguirsi in virtù della dichiarazione unilaterale del contraente in danno del quale la condizione stessa si è verificata [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 230, 231].

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