x

x

Art. 2099

Retribuzione

La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo [Codice civile 2100, 2108, 2131] e deve essere corrisposta nella misura determinata [dalle norme corporative] (1), con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito [Cost. 36, 37; Codice civile 1755, 2103, 2751, 2955, 2956; Codice di procedura civile 545].

In mancanza di [norme corporative o di] accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali[Codice civile 1709].

Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti [Codice civile 2102], con provvigione o con prestazioni in natura [Codice civile 1639, 2121].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.