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Art. 2100

Obbligatorietà del cottimo

Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo [Codice civile 2099] quando, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione [Codice civile 2127, 2131].

[Le norme corporative determinano i rami di produzione e i casi in cui si verificano le condizioni previste nel comma precedente e stabiliscono i criteri per la formazione delle tariffe.]

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