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Art. 2224

Esecuzione dell’opera

Se il prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite [Codice civile 1662] dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d’opera deve conformarsi a tali condizioni [Codice civile 1454].

Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto [Codice civile 1373, 2227], salvo il diritto al risarcimento dei danni [Codice civile 1218].

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