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Art. 2225

Corrispettivo

Il corrispettivo [Codice civile 2222], se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice [Codice civile 1657] in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo [Codice civile 1709, 1755, 2233].

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