x

x

Art. 2226

Difformità e vizi dell’opera

L’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima [Codice civile 1578], se all’atto dell’accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati [Codice civile 1512, 1665, 1745].

Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti [Codice civile 1490, 1667] al prestatore d’opera entro otto giorni dalla scoperta [Codice civile 1495, 2964]. L’azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell’opera sono regolati dall’articolo 1668 [Codice civile 2946].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.