Art. 2227
Recesso unilaterale dal contratto
Il committente può recedere dal contratto [Codice civile 1373, 2224], ancorché sia iniziata l’esecuzione dell’opera, tenendo indenne il prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno [Codice civile 1372, 1671, 2237].
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