x

x

Art. 2227

Recesso unilaterale dal contratto

Il committente può recedere dal contratto [Codice civile 1373, 2224], ancorché sia iniziata l’esecuzione dell’opera, tenendo indenne il prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno [Codice civile 1372, 1671, 2237].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.