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Art. 2558

Successione nei contratti

Se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale [Codice civile 1406, 1722, n. 4, 1902, 2112, 2610].

Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto [Codice civile 1373] entro tre mesi dalla notizia del trasferimento [Codice civile 2964], se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell’alienante [Codice civile 1918].

Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell’usufruttuario e dell’affittuario [Codice civile 2561, 2562] per la durata dell’usufrutto e dell’affitto.

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