Art. 2559
Crediti relativi all’azienda ceduta
La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta [Codice civile 1260, 2160], anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione [Codice civile 1264], ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese [Codice civile 2188]. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante [Codice civile 1189, 1265].
Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell’azienda [Codice civile 2561], se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.
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