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Art. 2560

Debiti relativi all’azienda ceduta

L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.

Nel trasferimento di un’azienda commerciale [Codice civile 2556] risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda [Codice civile 1546, 2112, 2160], se essi risultano dai libri contabili obbligatori [Codice civile 2214].

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