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Art. 2561

Usufrutto dell’azienda

L’usufruttuario dell’azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue [Codice civile 2550, 2557, 2558, 2559, 2563].

Egli deve gestire l’azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte [Codice civile 981].

Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell’azienda, si applica l’articolo 1015.

La differenza tra le consistenze d’inventario all’inizio e al termine dell’usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell’usufrutto [Codice civile 2112].

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