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 Art. 1153

Effetti dell’acquisto del possesso

Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà [Codice civile 922] mediante il possesso [Codice civile 948, 1994, 2920], purché sia in buona fede [Codice civile 1147, 1154, 1155, 1415] al momento della consegna [Codice civile 1706] e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà [Codice civile 563, 1155, 1161, 1192, 1599].

La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell’acquirente [Codice civile 2747, 2764, 2913].

Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto [Codice civile 978], di uso [Codice civile 1021] e di pegno [Codice civile 2784].

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