Art. 1152
Ritenzione a favore del possessore di buona fede
Il possessore di buona fede [Codice civile 1147] può ritenere la cosa [Codice civile 748] finché non gli siano corrisposte le indennità dovute [Codice civile 1149, 1150, 2864], purché queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti [Codice civile 1006, 1011, 1502, 2756].
Egli ha lo stesso diritto finché non siano prestate le garanzie ordinate dall’autorità giudiziaria nel caso previsto dall’articolo precedente [Codice civile 563, 929].
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