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Capo II – Degli effetti del possesso

Sezione I – Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa

Art. 1148

Acquisto dei frutti

Il possessore di buona fede [Codice civile 1147] fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale [Codice civile 55] e i frutti civili [Codice civile 820] maturati fino allo stesso giorno [Codice civile 56, 71, 535, 1149, 1150, 1361]. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale [Codice civile 561, 807] e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia [Codice civile 329, 821, 1176, 2033].

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Art. 1149

Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti

Il possessore che è tenuto a restituire i frutti [Codice civile 820] indebitamente percepiti [Codice civile 1148, 1150, 1152] ha diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma dell’articolo 821 [Codice civile 535, 1282].

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Art. 1150

Riparazioni, miglioramenti e addizioni

Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie [Codice civile 1005, 1479].

Ha anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione [Codice civile 975].

L’indennità si deve corrispondere nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede [Codice civile 1147, 1502]; se il possessore è di mala fede, nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore [Codice civile 985].

Se il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti [Codice civile 1148, 1149, 1152], gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la restituzione è dovuta.

Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell’articolo 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento [Codice civile 934] e il possessore è di buona fede, è dovuta un’indennità nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa [Codice civile 535; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 157].

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Art. 1151

Pagamento delle indennità

L’autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento delle indennità previste dall’articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie [Codice civile 985, 1179; Codice di procedura civile 119].

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Art. 1152

Ritenzione a favore del possessore di buona fede

Il possessore di buona fede [Codice civile 1147] può ritenere la cosa [Codice civile 748] finché non gli siano corrisposte le indennità dovute [Codice civile 1149, 1150, 2864], purché queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti [Codice civile 1006, 1011, 1502, 2756].

Egli ha lo stesso diritto finché non siano prestate le garanzie ordinate dall’autorità giudiziaria nel caso previsto dall’articolo precedente [Codice civile 563, 929].

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Sezione II – Del possesso di buona fede di beni mobili

 Art. 1153

Effetti dell’acquisto del possesso

Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà [Codice civile 922] mediante il possesso [Codice civile 948, 1994, 2920], purché sia in buona fede [Codice civile 1147, 1154, 1155, 1415] al momento della consegna [Codice civile 1706] e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà [Codice civile 563, 1155, 1161, 1192, 1599].

La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell’acquirente [Codice civile 2747, 2764, 2913].

Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto [Codice civile 978], di uso [Codice civile 1021] e di pegno [Codice civile 2784].

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Art. 1154

Conoscenza dell’illegittima provenienza della cosa

A colui che ha acquistato conoscendo l’illegittima provenienza della cosa [Codice civile 1153] non giova l’erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.

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Art. 1155

Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri

Se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso [Codice civile 1147] è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore [Codice civile 922, 1153, 1265, 1380].

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Art. 1156

Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalità di mobili [Codice civile 816] e ai beni mobili iscritti in pubblici registri [Codice civile 815, 1162, 2683; Codice della navigazione 146, 753].

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Art. 1157

Possesso di titoli di credito

Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV.

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Sezione III – Dell’usucapione

Art. 1158

Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari

La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento [Codice civile 957, 958, 1021, 1022, 1031] sui beni medesimi [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 158, 252] si acquistano [Codice civile 922, 948, 1014, n. 1, 1042, 1061, 1073, 1164, 1422] in virtù del possesso [Codice civile 1140, 1163] continuato per venti anni [Codice civile 66, 71, 73, 192, 533, 714, 1159, 1166, 2651].

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Art. 1159

Usucapione decennale

Colui che acquista in buona fede [Codice civile 1147] da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà [Codice civile 922] e che sia stato debitamente trascritto [Codice civile 2643, n. 1], ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione [Codice civile 1158].

La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.

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Art. 1159-bis

Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale

La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni.

Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione.

La legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprietà.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale.

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Art. 1160

Usucapione delle universalità di mobili

L’usucapione di un’universalità di mobili [Codice civile 816] o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni.

Nel caso di acquisto in buona fede [Codice civile 1147] da chi non è proprietario, in forza di titolo idoneo [Codice civile 922], l’usucapione si compie con il decorso di dieci anni [Codice civile 1163].

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Art. 1161

Usucapione dei beni mobili

In mancanza di titolo idoneo [Codice civile 922], la proprietà dei beni mobili [Codice civile 1153] e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede [Codice civile 1147].

Se il possessore è di mala fede, l’usucapione si compie con il decorso di venti anni [Codice civile 1163, 1166].

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Art. 1162

Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri

Colui che acquista in buona fede [Codice civile 1147] da chi non è proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri [Codice civile 815, 948, 1156, 2683; Codice della navigazione 146, 753], in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto [Codice civile 922], ne compie in suo favore l’usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione.

Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l’usucapione si compie col decorso di dieci anni.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento [Codice civile 957, 978, 1021, 1022, 1031].

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Art. 1163

Vizi del possesso

Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l’usucapione [Codice civile 1158, 1160, 1161, 1162, 1170] se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata.

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Art. 1164

Interversione del possesso

Chi ha il possesso corrispondente all’esercizio di un diritto reale su cosa altrui [Codice civile 1102] non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario [Codice civile 1095, 1141]. Il tempo necessario per l’usucapione [Codice civile 1158, 2653, n. 5] decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato.

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Art. 1165

Applicazione di norme sulla prescrizione

Le disposizioni generali sulla prescrizione [Codice civile 2934], quelle relative alle cause di sospensione [Codice civile 2941, 2942] e d’interruzione [Codice civile 1167, 2653, n. 5, 2943] e al computo dei termini [Codice civile 2962, 2963] si osservano, in quanto applicabili, rispetto all’usucapione.

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Art. 1166

Inefficacia delle cause di impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore

Nell’usucapione ventennale [Codice civile 1073, 1158, 1161] non hanno luogo, riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, né l’impedimento derivante da condizione o da termine [Codice civile 2935], né le cause di sospensione indicate dall’articolo 2942.

L’impedimento derivante da condizione o da termine e le cause di sospensione menzionate nel detto articolo non sono nemmeno opponibili al terzo possessore nella prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni da lui posseduti [Codice civile 954, 970, 1014, 1073].

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Art. 1167

Interruzione dell’usucapione per perdita di possesso

L’usucapione è interrotta [Codice civile 1165] quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno [Codice civile 2945].

L’interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l’azione diretta a ricuperare il possesso [Codice civile 1168] e questo è stato ricuperato [Codice civile 2653, n. 5].

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