Art. 1155
Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri
Se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso [Codice civile 1147] è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore [Codice civile 922, 1153, 1265, 1380].
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