x

x

Art. 1156

Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalità di mobili [Codice civile 816] e ai beni mobili iscritti in pubblici registri [Codice civile 815, 1162, 2683; Codice della navigazione 146, 753].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.