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Art. 1164

Interversione del possesso

Chi ha il possesso corrispondente all’esercizio di un diritto reale su cosa altrui [Codice civile 1102] non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario [Codice civile 1095, 1141]. Il tempo necessario per l’usucapione [Codice civile 1158, 2653, n. 5] decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato.

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