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Art. 1165

Applicazione di norme sulla prescrizione

Le disposizioni generali sulla prescrizione [Codice civile 2934], quelle relative alle cause di sospensione [Codice civile 2941, 2942] e d’interruzione [Codice civile 1167, 2653, n. 5, 2943] e al computo dei termini [Codice civile 2962, 2963] si osservano, in quanto applicabili, rispetto all’usucapione.

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