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Art. 1151

Pagamento delle indennità

L’autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento delle indennità previste dall’articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie [Codice civile 985, 1179; Codice di procedura civile 119].

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