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Art. 1150

Riparazioni, miglioramenti e addizioni

Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie [Codice civile 1005, 1479].

Ha anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione [Codice civile 975].

L’indennità si deve corrispondere nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede [Codice civile 1147, 1502]; se il possessore è di mala fede, nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore [Codice civile 985].

Se il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti [Codice civile 1148, 1149, 1152], gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la restituzione è dovuta.

Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell’articolo 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento [Codice civile 934] e il possessore è di buona fede, è dovuta un’indennità nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa [Codice civile 535; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 157].

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