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Art. 1149

Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti

Il possessore che è tenuto a restituire i frutti [Codice civile 820] indebitamente percepiti [Codice civile 1148, 1150, 1152] ha diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma dell’articolo 821 [Codice civile 535, 1282].

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