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Art. 1148

Acquisto dei frutti

Il possessore di buona fede [Codice civile 1147] fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale [Codice civile 55] e i frutti civili [Codice civile 820] maturati fino allo stesso giorno [Codice civile 56, 71, 535, 1149, 1150, 1361]. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale [Codice civile 561, 807] e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia [Codice civile 329, 821, 1176, 2033].

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