Art. 1167
Interruzione dell’usucapione per perdita di possesso
L’usucapione è interrotta [Codice civile 1165] quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno [Codice civile 2945].
L’interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l’azione diretta a ricuperare il possesso [Codice civile 1168] e questo è stato ricuperato [Codice civile 2653, n. 5].
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