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Art. 1159

Usucapione decennale

Colui che acquista in buona fede [Codice civile 1147] da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà [Codice civile 922] e che sia stato debitamente trascritto [Codice civile 2643, n. 1], ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione [Codice civile 1158].

La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.

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