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Art. 1158

Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari

La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento [Codice civile 957, 958, 1021, 1022, 1031] sui beni medesimi [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 158, 252] si acquistano [Codice civile 922, 948, 1014, n. 1, 1042, 1061, 1073, 1164, 1422] in virtù del possesso [Codice civile 1140, 1163] continuato per venti anni [Codice civile 66, 71, 73, 192, 533, 714, 1159, 1166, 2651].

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