Art. 1160
Usucapione delle universalità di mobili
L’usucapione di un’universalità di mobili [Codice civile 816] o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni.
Nel caso di acquisto in buona fede [Codice civile 1147] da chi non è proprietario, in forza di titolo idoneo [Codice civile 922], l’usucapione si compie con il decorso di dieci anni [Codice civile 1163].
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