Art. 1161

Usucapione dei beni mobili

In mancanza di titolo idoneo [Codice civile 922], la proprietà dei beni mobili [Codice civile 1153] e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede [Codice civile 1147].

Se il possessore è di mala fede, l’usucapione si compie con il decorso di venti anni [Codice civile 1163, 1166].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.