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Capo II – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale

Art. 414

Persone che possono essere interdette

Il maggiore di età [Codice civile 2] e il minore emancipato [Codice civile 390], i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 40; Codice di procedura civile 712] quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.

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Art. 415

Persone che possono essere inabilitate

Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione [Codice civile 414] , può essere inabilitato [Codice civile 417] .

Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono infine essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente, salva l’applicazione dell’articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi [Codice civile 429, 432; Codice di procedura civile 712].

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Art. 416

Interdizione e inabilitazione nell’ultimo anno di minore età

Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell’ultimo anno della sua minore età [Codice civile 2, 102]. L’interdizione o l’inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l’età maggiore [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 40].

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Art. 417

Istanza d’interdizione o di inabilitazione

L’interdizione o l’inabilitazione possono essere promosse [Codice civile 85, 166; Codice di procedura civile 712] dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado [Codice civile 76], dagli affini entro il secondo grado [Codice civile 78], dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero [Codice civile 414, 415, 418; Codice di procedura civile 69].

Se l’interdicendo o l’inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l’interdizione o l’inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero [Codice di procedura civile 712].

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Art. 418

Poteri dell’autorità giudiziaria

Promosso il giudizio di interdizione [Codice di procedura civile 712], può essere dichiarata anche d’ufficio l’inabilitazione per infermità di mente [Codice civile 432].

Se nel corso del giudizio d’inabilitazione si rivela l’esistenza delle condizioni richieste per l’interdizione [Codice civile 414], il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l’interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l’istruttoria necessaria [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 40; Codice di procedura civile 713, 714].

Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il giudice, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l’interdizione o per l’inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell’articolo 405.

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Art. 419

Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori

Non si può pronunziare l’interdizione o l’inabilitazione senza che si sia proceduto all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando [Codice di procedura civile 713].

Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico [Codice di procedura civile 61]. Può anche d’ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell’interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.

Dopo l’esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all’interdicendo o un curatore provvisorio all’inabilitando [Codice civile 422, 423, 427; Codice di procedura civile 717, 719].

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Art. 420

Internamento definitivo in manicomio

[La nomina del tutore provvisorio [Codice civile 419] può essere altresì disposta dal tribunale con lo stesso provvedimento col quale autorizza in via definitiva la custodia di una persona inferma di mente in un manicomio o in un altro istituto di cura o in una casa privata. In tal caso, se l’istanza d’interdizione non è stata proposta dalle altre persone indicate nell’articolo 417, è proposta dal pubblico ministero [Codice di procedura civile 717].]

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Art. 421

Decorrenza degli effetti dell’interdizione e dell’inabilitazione

L’interdizione e l’inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza [Codice civile 427], salvo il caso previsto dall’articolo 416 [Codice civile 431, 776; Codice di procedura civile 718].

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Art. 422

Cessazione del tutore e del curatore provvisorio

Nella sentenza che rigetta l’istanza d’interdizione o d’inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio [Codice civile 419; Codice di procedura civile 324] rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.

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Art. 423

Pubblicità

Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio [Codice civile 419] e la sentenza d’interdizione o d’inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 48] e comunicati entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita.

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Art. 424

Tutela dell’interdetto e curatela dell’inabilitato

Le disposizioni sulla tutela dei minori [Codice civile 343] e quelle sulla curatela dei minori emancipati [Codice civile 392] si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti [Codice civile 45, 90, 102, 166, 273, 701, 774, 1471, n. 3, 2198] e alla curatela degli inabilitati [preleggi 21; Codice civile 1190; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 100].

Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell’interdicendo e del curatore provvisorio dell’inabilitando a norma dell’articolo 419. Per l’interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.

Nella scelta del tutore dell’interdetto e del curatore dell’inabilitato il giudice tutelare [Codice civile 344] individua di preferenza la persona più idonea all’incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell’articolo 408.

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Art. 425

Esercizio dell’impresa commerciale da parte dell’inabilitato

L’inabilitato può continuare l’esercizio dell’impresa commerciale [Codice civile 2195, 2198] soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38, 43, 45; Codice civile 344]. L’autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore [Codice civile 2203; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 100].

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Art. 426

 Durata dell’ufficio

Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell’interdetto o nella curatela dell’inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.

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Art. 427

Atti compiuti dall’interdetto e dall’inabilitato

Nella sentenza che pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore.

Gli atti compiuti dall’interdetto dopo la sentenza di interdizione [Codice civile 423] possono essere annullati [Codice civile 1425] su istanza del tutore, dell’interdetto [Codice civile 1190] o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall’interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio [Codice civile 419], qualora alla nomina segua la sentenza di interdizione.

Possono essere annullati su istanza dell’inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione [Codice civile 374] fatti dall’inabilitato, senza l’osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza d’inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l’inabilitazione [Codice civile 776].

Per gli atti compiuti dall’interdetto prima della sentenza d’interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell’articolo seguente.

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Art. 428

Atti compiuti da persona incapace d’intendere o di volere

Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati [Codice civile 775, 1425] su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa [Codice civile 377, 799], se ne risulta un grave pregiudizio all’autore.

L’annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell’altro contraente.

L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l’atto o il contratto è stato compiuto.

Resta salva ogni diversa disposizione di legge [Codice civile 120, 591, n. 3].

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Art. 429

Revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione

Quando cessa la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione, queste possono essere revocate [Codice civile 266, 432, 2942, n. 1] su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado [Codice civile 76] o degli affini entro il secondo grado [Codice civile 78], del tutore dell’interdetto, del curatore dell’inabilitato o su istanza del pubblico ministero [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 42].

Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione continui [Codice civile 415]. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero [Codice di procedura civile 720].

Se nel corso del giudizio per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall’amministratore di sostegno, il tribunale, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare.

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Art. 430

Pubblicità

Alla sentenza di revoca [Codice civile 431] dell’interdizione o dell’inabilitazione si applica l’articolo 423.

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Art. 431

Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca

La sentenza che revoca l’interdizione o l’inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato [Codice civile 421, 430, 1442, 2908].

Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato [Codice di procedura civile 324].

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Art. 432

Inabilitazione nel giudizio di revoca dell’interdizione

L’autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l’istanza di revoca dell’interdizione, non crede che l’infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l’interdizione e dichiarare inabilitato l’infermo medesimo [Codice civile 415, 418, 429].

Si applica anche in questo caso il primo comma dell’articolo precedente.

Gli atti non eccedenti l’ordinaria amministrazione, compiuti dall’inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l’interdizione, possono essere impugnati [Codice civile 427] solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato [Codice di procedura civile 324].

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