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Art. 423

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Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio [Codice civile 419] e la sentenza d’interdizione o d’inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 48] e comunicati entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita.

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