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Art. 424

Tutela dell’interdetto e curatela dell’inabilitato

Le disposizioni sulla tutela dei minori [Codice civile 343] e quelle sulla curatela dei minori emancipati [Codice civile 392] si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti [Codice civile 45, 90, 102, 166, 273, 701, 774, 1471, n. 3, 2198] e alla curatela degli inabilitati [preleggi 21; Codice civile 1190; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 100].

Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell’interdicendo e del curatore provvisorio dell’inabilitando a norma dell’articolo 419. Per l’interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.

Nella scelta del tutore dell’interdetto e del curatore dell’inabilitato il giudice tutelare [Codice civile 344] individua di preferenza la persona più idonea all’incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell’articolo 408.

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