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Art. 425

Esercizio dell’impresa commerciale da parte dell’inabilitato

L’inabilitato può continuare l’esercizio dell’impresa commerciale [Codice civile 2195, 2198] soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38, 43, 45; Codice civile 344]. L’autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore [Codice civile 2203; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 100].

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