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Art. 422

Cessazione del tutore e del curatore provvisorio

Nella sentenza che rigetta l’istanza d’interdizione o d’inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio [Codice civile 419; Codice di procedura civile 324] rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.

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